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Giorgio Catania
Il diritto d’autore nella fotografia e nelle arti visive Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche
La disciplina italiana del diritto d’autore applicata alla fotografia conserva una struttura particolare. La legge distingue le opere fotografiche, protette come opere dell’ingegno, dalle fotografie semplici, tutelate attraverso diritti connessi. Accanto a queste due categorie resta un’area di riproduzioni documentali o meramente tecniche, per le quali la protezione fotografica può mancare.
La distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti: durata della tutela, diritti del fotografo, libertà di riproduzione, obblighi di indicazione, possibilità di riuso editoriale, giornalistico, didattico o digitale. Oggi il quadro deve essere letto insieme alla normativa europea sul mercato unico digitale, al GDPR, alle regole sui beni culturali e alle prime norme sull’intelligenza artificiale.
1. La classificazione delle immagini fotografiche
Il requisito decisivo, per le opere fotografiche, non coincide con il valore artistico assoluto. Una fotografia può essere protetta come opera dell’ingegno anche senza appartenere al campo dell’arte in senso stretto, purché riveli una scelta personale non riducibile alla semplice registrazione del reale. Una fotografia di cronaca, una fotografia di architettura, un ritratto, uno still life o una riproduzione di un’opera d’arte possono ricadere in categorie diverse a seconda del concreto apporto dell’autore.
Per le fotografie semplici resta centrale l’art. 90 LDA. Gli esemplari devono riportare:
Quando queste indicazioni mancano, la riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi previsti, salvo che il fotografo provi la malafede del riproduttore. Nel contesto digitale, queste indicazioni possono trovarsi nei metadati, nelle didascalie, nei crediti editoriali, nelle schede d’archivio, nei contratti di licenza o nelle informazioni associate al file. La loro rimozione può diventare elemento rilevante nella valutazione della condotta. 2. Il criterio della creativitàLa giurisprudenza italiana ha progressivamente chiarito che la creatività fotografica non richiede un’invenzione assoluta. Serve però una forma riconoscibile di scelta personale.
Possono rilevare, in concreto:
Una riproduzione frontale, neutra, puramente funzionale, destinata solo a documentare un oggetto, un quadro, una carta o un manufatto, tende invece a collocarsi nell’area della fotografia semplice o della riproduzione documentale. La valutazione rimane caso per caso. Due immagini formalmente simili possono ricevere tutela diversa se una documenta meccanicamente e l’altra rivela una costruzione visiva personale.
3. Fotografia, opere d’arte e pubblico dominioNel campo delle arti visive occorre distinguere tre piani. Il primo riguarda il diritto sull’opera fotografata. Fotografare un dipinto, una scultura, un disegno, un’installazione o un’opera contemporanea ancora protetta può richiedere l’autorizzazione del titolare dei diritti sull’opera riprodotta, indipendentemente dai diritti del fotografo. Il secondo riguarda il diritto sulla fotografia. Anche quando l’opera fotografata è in pubblico dominio, la fotografia può essere tutelata come opera fotografica o come fotografia semplice, se ne ricorrono i requisiti. Il terzo riguarda le riproduzioni fedeli di opere d’arte visiva in pubblico dominio. Dopo il recepimento della direttiva europea sul mercato unico digitale, la legge italiana prevede che, una volta scaduta la durata di protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di quell’opera non sia soggetto a diritto d’autore o a diritti connessi, salvo che il materiale risultante sia originale. Questo punto è decisivo per musei, archivi, editori, studiosi, siti culturali e piattaforme digitali. Resta separata la disciplina dei beni culturali. Un’opera antica conservata in un museo pubblico può essere in pubblico dominio sotto il profilo del diritto d’autore, ma la sua riproduzione può essere regolata dal Codice dei beni culturali, dalle linee guida ministeriali, da autorizzazioni, canoni, condizioni d’uso o limiti legati alla conservazione. Per usi non commerciali, di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero e promozione della conoscenza, la normativa sui beni culturali ha aperto spazi più ampi di libera riproduzione, purché siano rispettate le condizioni tecniche e i diritti eventualmente coinvolti.
4. Ritratto, riservatezza e diffusione digitaleLa pubblicazione dell’immagine di una persona richiede il coordinamento tra diritto d’autore, diritto all’immagine, privacy e tutela della dignità personale. L’art. 96 LDA stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso dell’interessato. L’art. 97 introduce alcune eccezioni: notorietà della persona, ufficio pubblico ricoperto, necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, fatti o cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico. Queste eccezioni non autorizzano qualsiasi uso. L’immagine non può essere pubblicata quando arreca pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta. Il criterio va applicato con maggiore cautela in presenza di minori, persone vulnerabili, vittime di incidenti, malati, persone in condizioni di disagio, dati sanitari o situazioni private. Nel contesto digitale, la semplice disponibilità di una fotografia su un social network non equivale a una licenza libera. L’immagine può essere visibile, condivisa, scaricabile; questo non significa che sia riutilizzabile in un articolo, in una pagina pubblica, in un manifesto, in un video, in un catalogo o in una campagna promozionale. Occorre verificare autore, fonte, licenza, contesto di pubblicazione, consenso della persona ritratta e finalità del riuso. Per il giornalismo valgono regole specifiche. La pubblicazione può avvenire senza consenso quando ricorrono interesse pubblico, essenzialità dell’informazione, correttezza del trattamento e rispetto della dignità della persona. L’immagine deve essere pertinente alla notizia e non eccedere rispetto allo scopo informativo. Il prelievo di fotografie dai profili social richiede particolare prudenza, soprattutto quando l’identificazione della persona non sia certa o quando il fatto di cronaca coinvolga vittime, minori o familiari. La diffusione non consensuale di immagini intime resta penalmente rilevante nei casi previsti dall’art. 612-ter c.p. Le immagini, i video o le voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale possono inoltre assumere rilievo penale quando siano diffusi illecitamente e producano un danno ingiusto alla persona rappresentata.
5. Piattaforme online e contenuti caricati dagli utentiLa direttiva europea 2019/790, recepita in Italia con il D.Lgs. 177/2021, ha inciso in modo rilevante sull’uso online di opere protette. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, quando danno accesso al pubblico a grandi quantità di opere caricate dagli utenti, compiono un atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione. Devono quindi ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti, di norma tramite licenze. L’utente conserva però alcune libertà essenziali. Sono ammesse, nei limiti di legge, utilizzazioni per citazione, critica, recensione, caricatura, parodia e pastiche. Il punto non è la semplice presenza di un’opera protetta dentro un contenuto caricato online, bensì il modo in cui quell’opera viene usata, la misura del prelievo, la finalità, la trasformazione, la riconoscibilità della fonte e l’eventuale danno allo sfruttamento normale dell’opera. Per chi gestisce siti, pagine culturali, archivi digitali o gruppi social, questo comporta una regola pratica: ogni immagine va trattata come un contenuto dotato di provenienza, diritti e condizioni d’uso. Il fatto che circoli da anni in rete non basta a renderla libera.
6. Intelligenza artificiale, immagini e diritto d’autoreLa legge italiana ha introdotto un chiarimento importante: sono protette le opere dell’ingegno umano anche quando siano create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituiscano risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Il punto critico è la misura dell’apporto umano. Una fotografia scattata, selezionata, composta, elaborata e finalizzata da un autore può restare opera dell’ingegno anche se sono stati usati software di ritocco, denoise, upscaling, color grading o strumenti generativi integrati. Diverso è il caso di un’immagine prodotta quasi integralmente da un sistema generativo attraverso un prompt generico, senza controllo sostanziale sul risultato, senza selezione creativa significativa e senza intervento umano riconoscibile. In questi casi la protezione autoriale può risultare incerta.
Per fotografi, artisti, archivi e redazioni è opportuno conservare:
Le norme sul text and data mining consentono alcune attività di estrazione e analisi di testi e dati, con regole diverse per ricerca scientifica, istituti di tutela del patrimonio culturale e usi generali. Quando i titolari dei diritti riservano espressamente l’uso delle opere, soprattutto in forma leggibile dalle macchine, il riuso per addestramento o analisi automatizzata può incontrare limiti giuridici più stringenti. 7. Opera cinematografica e audiovisivaL’opera cinematografica e audiovisiva è disciplinata dagli artt. 44-50 LDA. Sono considerati autori dell’opera il soggettista, lo sceneggiatore, l’autore della musica composta espressamente per il film, il direttore artistico o regista e, dopo gli aggiornamenti normativi, il traduttore nei casi previsti. Il produttore esercita i diritti di utilizzazione economica necessari allo sfruttamento cinematografico dell’opera. Questo assetto risponde alla struttura industriale del cinema e dell’audiovisivo: produzione, finanziamento, distribuzione, sale, televisione, piattaforme, home video, streaming, vendite internazionali. La posizione del regista va formulata con precisione. Il cosiddetto “final cut” non opera come diritto assoluto e uniforme in ogni produzione italiana. Dipende dai contratti, dalla prassi produttiva e dai rapporti tra autore e produttore. Restano però fermi il diritto morale di paternità e integrità dell’opera, il controllo sulle modifiche lesive e le regole dell’art. 47 LDA sulle modifiche necessarie all’adattamento cinematografico o allo sfruttamento commerciale. Per l’audiovisivo contemporaneo occorre inoltre considerare doppiaggio, adattamento dei dialoghi, traduzione, sottotitolazione, colonne sonore, immagini di repertorio, archivi fotografici, opere d’arte visibili nella scena, diritti degli interpreti, musiche preesistenti e licenze per piattaforme digitali.
8. Lavoro subordinato, committenza ed enti pubbliciQuando una fotografia viene realizzata nell’esecuzione di un contratto di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del rapporto, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro, salvo patto contrario. Il principio riguarda soprattutto le fotografie semplici, ma nella pratica contrattuale viene spesso esteso attraverso clausole specifiche anche a immagini creative, servizi fotografici, archivi aziendali, campagne pubblicitarie, immagini editoriali e contenuti digitali. Il diritto morale, quando esiste un’opera dell’ingegno, resta legato alla persona fisica che l’ha creata. La paternità non si trasferisce come un diritto patrimoniale. Per le fotografie commissionate occorre distinguere. Il ritratto fotografico eseguito su commissione può essere pubblicato o riprodotto dalla persona fotografata o dai suoi aventi causa, salvo il pagamento di un equo corrispettivo al fotografo in caso di utilizzazione commerciale, se ricorrono le condizioni di legge. Per le fotografie di cose in possesso del committente, l’art. 88 prevede una disciplina favorevole al committente, salva diversa pattuizione. Gli enti pubblici possono essere titolari dei diritti su opere create e pubblicate sotto il loro nome, a loro conto e spese. Gli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, come leggi, regolamenti, circolari, sentenze e provvedimenti, non sono protetti da diritto d’autore. La loro libera riproduzione risponde a esigenze di pubblicità, conoscibilità e trasparenza. Diverso è il caso di fotografie, cataloghi, banche dati, immagini museali, rilievi, campagne fotografiche e materiali prodotti da istituzioni culturali. Qui occorre verificare autore, contratto, licenza, regime open data, eventuale disciplina dei beni culturali e condizioni d’uso indicate dall’ente.
9. Contratti, licenze e cessione dei dirittiNel settore fotografico e nelle arti visive, la chiarezza contrattuale evita gran parte dei contenziosi. Una licenza dovrebbe indicare almeno:
Nel caso di immagini destinate a siti web o social network, la formula “uso online” è troppo generica. È preferibile indicare sito, piattaforme, durata della pubblicazione, possibilità di sponsorizzazione, archiviazione, newsletter, repost, traduzioni, miniature, video, grafiche derivate e riutilizzi futuri. Le licenze Creative Commons possono essere utili, ma vanno lette con attenzione: alcune consentono usi commerciali, altre li vietano; alcune permettono opere derivate, altre no; alcune richiedono condivisione alle stesse condizioni. L’attribuzione dell’autore resta quasi sempre necessaria. 10. Tutela civile, sanzioni e strumenti di provaContro l’uso illecito di fotografie e opere visive sono disponibili strumenti civili e, nei casi più gravi, penali.
Sul piano civile il titolare può chiedere:
Il risarcimento può essere calcolato anche secondo il criterio del prezzo del consenso, cioè prendendo come parametro il compenso che sarebbe stato ragionevolmente dovuto per una licenza regolare. Sul piano penale, la LDA prevede una serie di fattispecie agli artt. 171 e seguenti. L’evoluzione tecnologica ha ampliato l’attenzione verso pirateria digitale, rimozione di informazioni elettroniche sui diritti, violazione di misure tecnologiche di protezione e, più recentemente, estrazione o riproduzione illecita di testi e dati in violazione delle norme sul text and data mining, anche quando l’attività sia collegata a sistemi di intelligenza artificiale.
La prova resta centrale. È utile conservare:
Il watermark non crea il diritto d’autore, ma può aiutare a dimostrare provenienza, controllo, circolazione e rimozione dolosa delle informazioni. 11. SIAE e gestione collettivaL’iscrizione alla SIAE non è necessaria per ottenere la protezione del diritto d’autore. Il diritto nasce con la creazione dell’opera, quando ricorrono i requisiti di legge. La SIAE opera come ente pubblico economico a base associativa e svolge funzioni di intermediazione per gli autori e gli editori che le conferiscono mandato. Per le arti figurative e fotografiche rileva la sezione OLAF, collegata a opere letterarie, arti figurative e fotografia. Nel sistema attuale esistono anche altri organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendenti, secondo la disciplina europea e italiana sulla gestione collettiva dei diritti. Il bollino SIAE mantiene una funzione specifica per determinati supporti fisici. Nel digitale, la tracciabilità passa sempre più spesso attraverso metadati, sistemi DRM, marcature temporali, identificatori, registri, contratti di licenza e strumenti di gestione online. Nessuno di questi strumenti sostituisce la verifica giuridica della titolarità. 12. Contratto di edizioneGli artt. 130-134 LDA disciplinano il compenso dell’autore e alcuni obblighi dell’editore. Il compenso è normalmente calcolato in percentuale sul prezzo di copertina delle copie vendute. Per alcune opere, tra cui dizionari, enciclopedie, antologie, traduzioni, articoli, opere scientifiche, cartografiche, musicali e di arti figurative, è ammesso il pagamento a stralcio, cioè mediante somma fissa. L’editore fissa il prezzo di copertina, previo avviso all’autore. Deve rendere conto annualmente delle copie vendute nei contratti a partecipazione. Non può trasferire a terzi i diritti acquistati senza consenso dell’autore, salvo patto contrario o cessione dell’azienda, purché non vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell’opera. Se l’opera non trova mercato e l’editore intende svendere o mandare al macero le copie, deve prima interpellare l’autore per consentirgli l’acquisto. Il contratto si estingue per scadenza del termine, impossibilità di compimento, morte dell’autore prima del completamento dell’opera, decisione giudiziaria, disposizione di legge, risoluzione, ritiro dal commercio o altre ipotesi previste dalla LDA. Per le edizioni contemporanee occorre aggiungere clausole specifiche su ebook, audiolibri, stampa on demand, traduzioni, piattaforme, banche dati, immagini di copertina, apparati iconografici, licenze digitali, promozione social e uso di estratti online. 13. Scheda pratica per editori, giornalisti, archivi e siti culturaliPrima di pubblicare un’immagine è opportuno verificare:
Questa verifica serve a evitare errori frequenti: immagini prese da social network, fotografie museali riutilizzate senza controllo, opere contemporanee riprodotte come se fossero libere, ritratti pubblicati senza contesto, crediti omessi, licenze confuse, vecchie immagini d’archivio trattate come materiale anonimo.
(Articolo del 2006; successivamente aggiornato nel 2012; ultima revisione giugno 2026)
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GiurisprudenzaCorte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 20 dicembre 2024, n. 33599. Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 16 gennaio 2023, n. 1107. Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10300. Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 21 giugno 2018, n. 16368. Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza 13 novembre 2018, causa C-310/17, Levola Hengelo BV c. Smilde Foods BV. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 1° dicembre 2011, causa C-145/10, Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH e altri. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 16 luglio 2009, causa C-5/08, Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening.
SitografiaNormattiva, Banca dati della normativa vigente, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Atti normativi della Repubblica italiana. EUR-Lex, Diritto dell’Unione europea. Ministero della Cultura, Beni culturali, riproduzioni, concessioni d’uso, digitalizzazione. Digital Library – Ministero della Cultura, Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale. Garante per la protezione dei dati personali, Privacy, giornalismo, immagini, minori, social network. Ordine dei Giornalisti, Testo unico dei doveri del giornalista. SIAE, Opere letterarie, arti figurative, opere fotografiche, licenze e riproduzioni. AGCOM, Tutela del diritto d’autore online. EUIPO, Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. WIPO, Copyright, fotografia, arti visive, intelligenza artificiale, pubblico dominio. European Commission, Copyright and Digital Single Market. European Data Protection Board, Linee guida europee sulla protezione dei dati personali. Creative Commons, Licenze aperte e condizioni di riuso. Europeana, Patrimonio culturale digitale europeo. Wikimedia Commons, Repository di immagini libere o con licenze aperte. Internet Archive, Biblioteca digitale e archivi online.
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