Occupazione del suolo pubblico nell'uso del cavalletto o treppiede

 

 

Sonia Rosini


 

 

 

Occupazione del suolo pubblico ed uso del cavalletto o treppiede, come difendersi dalle autorità di pubblica sicurezza? 

 

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Sono frequenti i casi in cui pubblici ufficiali e/o agenti di polizia hanno allontanato delle persone colte nell’atto di fotografare con l’ausilio del cavalletto o treppiede, adducendo la vigenza della  normativa  in materia di legittima occupazione del suolo pubblico.
Vittime frequenti di quanto sopra gli “sventurati” fotoamatori i quali, per ovviare a tali divieti e quindi evitare di incorrere nella violazione della legge, hanno escogitato rimedi assunti oramai  a  leggende metropolitane, quali:

 

  • Posare il cavalletto sulla punta della scarpa, evitando di occupare il suolo pubblico;

  • Piazzare il cavalletto sul tettuccio della propria auto, regolarmente parcheggiata, scattando a distanza con il flessibile, per evitare l’uso del suolo pubblico.

Arguzie a parte, l'uso del cavalletto in luogo pubblico non è regolato da alcuna legge dello Stato.
L'occupazione del suolo è materia per la quale i Comuni hanno la piena autonomia.

 

La TOSAP/COSAP (Tassa o Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche dei comuni e delle province) è entrata in vigore con decreto legislativo n. 507 del 1993, agli articoli 38-57.
Ai sensi del suddetto decreto, soggetti ad autorizzazione e al relativo pagamento sono coloro che occupano il suolo pubblico per svolgere attività professionali o commerciali, per manifestazioni politiche, sindacali, sociali e religiose.
Il presupposto per la pretesa della corresponsione del canone per occupazione del suolo pubblico va individuato nell'occupazione che comporta un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico.
Oggetto della tassa all’art. 38 ….“Sono….. le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province …”….. occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”……
L’art. 39          indica chiaramente che il soggetto passivo della TOSAP, è il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, nonché il soggetto che trae il beneficio economico dall'utilizzazione dell'area.
Ne deriva che la posa di un cavalletto per scattare una fotografia è da considerare sottrazione della superficie all’uso pubblico, allorquando il soggetto che fotografa ne trae un beneficio economico, come ad esempio l’artista che pone in vendita, al pubblico viandante, un opera figurativa, sia essa pittorica o fotografica o scultorea.

Del tutto infondato, per quanto sopra detto, l’allontanamento del soggetto che immortala un bellissimo paesaggio, per una foto ricordo da archiviare nel proprio album di vacanza o la foto artistica da esporre in una mostra fotografica.

A parere della scrivente, fuori dai casi in cui non vi è uso del cavalletto se non per porre in vendita alcunché, non sussistendo una normativa di riferimento che pone divieti, ne che regoli l’uso dello stesso, è del tutto infondata qualsiasi contestazione da parte di pubblici ufficiali e/o agenti di polizia a riguardo.

 

 

Sonia Rosini - Studio Legale Rosini