Normativa per l'esposizione di ritratti fotografici - Ritratti a minori

 

 

 

Sonia Rosini


 

 

 

Quale normativa sussiste per l’esposizione di ritratti di immagini altrui? ed in particolare, se il ritratto raffigura minori?

 

* * *

 

La legge sul diritto d’autore L. 633/41 e il codice civile prevedono delle regole ben precise per quello che riguarda l’immagine altrui.
L’art. 10 c.c. dispone che “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia esposta, o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
A norma dell’art. 96 della legge sul diritto d’autore “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa” salvo le disposizioni dell’art. 97 che chiarisce “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto, o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.”
Pertanto, la diffusione dell’immagine di persona notoria senza il consenso dell’interessato, è lecita solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione, con lo scopo di far conoscere al pubblico l’aspetto del personaggio in questione e di documentare visivamente notizie che la riguardano.
Appunto per questo, veniva ritenuto che la pubblicazione su una rivista di alcune fotografie della figlia del calciatore Maradona, effettuate nella sala di attesa di un aeroporto, non fosse lesiva dell'immagine della minore, sussistendo un concreto interesse del pubblico a conoscere le vicende del personaggio in questione, (cfr. Tribunale Napoli, 19 maggio 1989) poiché la divulgazione dell'immagine di una persona nota è consentita, anche senza il consenso del soggetto ritratto.
Nel momento in cui detta divulgazione avviene per fini diversi, ovvero a scopo di lucro, la mancanza di consenso da parte dell’interessato, rende illecito tale comportamento, obbligando l’autore al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Come il caso della pubblicazione su un periodico delle foto di nudo di una nota attrice, tratte da fotogrammi di film da lei interpretati il cui consenso alla diffusione dei lavori cinematografici non era stato prestato per la riproduzione e pubblicazione dei fotogrammi su riviste di periodici che perseguono fini di lucro, noti solo a soddisfare la pubblica curiosità per le parti intime delle persone ritratte. (cfr.Pretura Milano, 19 dicembre 1989
Fenech c. Società Polieditor ed ancora - cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 1990, n. 2527 Società Tattilo editrice c. Sandrelli ).
L’articolo 97 della legge 633/1941 afferma, peraltro che “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata .....da necessità di giustizia o di polizia” (è il caso dei bambini scomparsi o rapiti). In queste circostanze non c’è bisogno dell’assenso dei genitori, basta la disposizione del giudice di rendere note e, quindi, pubblicabili le immagini.
Mentre in occasione di avvenimenti, di cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico, includendovi con tutto ciò anche le manifestazioni che pur non avendo carattere di interesse pubblico si distaccano dalla normalità quotidiana e presentano caratteri atipici, non occorre il consenso della persona raffigurata, fermo restando il divieto di divulgare particolari immagini che possono ledere il decoro o la dignità della persona raffigurata.
Pertanto, la riproduzione dell’immagine di una persona, fuori da una manifestazione pubblica durante la quale è stata ripresa è da considerarsi illecita.
Bensì, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 97 (…quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico) nel caso in cui l'immagine sia stata ripresa in una delle occasioni o dei contesti menzionati dalla disposizione, ma la stessa venga diffusa senza che vi sia una relazione, un nesso di riferimento rispetto all'evento pubblico.
In quanto l'interesse sociale alla conoscenza del fatto svoltosi in pubblico deve non soltanto sussistere al momento della fissazione dell'immagine, ma anche successivamente in tutto l'arco temporale di divulgazione di essa, caratterizzando, sia pure in versione rievocativa dell'evento iniziale, tutti i successivi episodi di riproduzione (cfr. Tribunale Roma, 12 marzo 2004).
Pertanto, una ripresa dell'immagine di un tifoso durante una partita di calcio, la suddetta norma ne autorizza la divulgazione con la cronaca dell'evento sportivo, ovvero anche con la riproduzione a distanza di tempo dell'episodio stesso, al fine di soddisfare il persistente interesse del pubblico a rivedere quell'incontro, ma non può giustificare un'utilizzazione che venga effettuata per scopi diversi e senza alcun collegamento con l'accadimento nel corso del quale è stata fissata (nella specie, la ripresa di uno spettatore, colto in un atteggiamento idoneo a simbolizzare il tifoso sofferente, era stata inserita nella sigla di una trasmissione televisiva cfr. Cassazione civile, sez. I, 15 marzo 1986, n. 1763).
Negli altri casi occorre sempre il consenso, che può essere anche implicito, come accade, da parte di chi si lasci ritrarre, senza compenso, da un'agenzia di stampa, conoscendo la qualifica del fotografo ed in occasione di una cerimonia, ancorché privata, ma alla quale partecipino personaggi pubblici o sottoponendosi spontaneamente all'esecuzione di un servizio fotografico si presume il consenso tacito alla diffusione del proprio ritratto.
* * *
L’ordinamento vigente, nel riprodurre l’immagine di soggetto minore, intendendo per tale il soggetto che non ha raggiunto la maggiore età e non ha ancora acquistato la capacità di agire ovvero la capacità di disporre dei propri diritti, occorre il consenso dei genitori o di chi ne esercita la potestà.
Per quanto concerne l’utilizzazione dell’immagine di minori nell’ambito giornalistico e fotogiornalistico, i principi fondamentali a cui il giornalista deve ispirare il proprio incarico professionale, sono indicati dalla “Carta dei doveri dei giornalisti” e dalla normativa sulla Privacy D.lgs. 196/2003.
In particolare, vi è il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza, senza alcuna discriminazione, riproponendo la disciplina speciale già vigente in materia dei minori e dei soggetti deboli, prescrivendo il rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino (art. 12 Nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata) e delle regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, approvata e sottoscritta, in collaborazione con Telefono Azzurro, dalla FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e dall'Ordine dei giornalisti.
Il Codice di procedura penale (art. 114, co. 6) – potenziato dalla “legge Gasparri” nr. 112/2004 - non ammette deroghe: l’ordinamento giuridico della Repubblica protegge lo sviluppo psichico dei minori. “È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni.
È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.
Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione”.
Anche l’articolo 50, D.lgs 196/2003 (Testo unico sui dati personali), richiamato dall’articolo 13, Dpr n. 448/1988 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), contiene il divieto di “pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva, oltre che nei procedimenti penali in cui il minore è coinvolto, anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale”.
Con tutto ciò, uno “scatto d’autore” intendendo per tale quell’immagine fotografica in cui si rinviene un’impronta personale e peculiare del fotografo ovvero quella capacità di intervenire sul soggetto in modo tale da evocare suggestioni che appunto valgono a distinguere un opera fotografica da una semplice fotografia, non limitata ad una semplice riproduzione documentale di un certo evento, a condizione che rispetti i canoni della normativa sopra citata, (art. 10 c.c. ed artt. 96 - 97 legge 633/1941) non è un illecito.
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti esaminando il caso di un servizio pubblicato in un noto quotidiano italiano, raffigurante in copertina del 20 marzo 2003, ”Una bambina di una decina d’anni sdraiata su un vecchio sofà, in posa da piccola mondana. Con gli occhi tristi, una sottoveste di raso verde e un boa di pelliccia a nascondere le mutandine” stabiliva all’unanimità che la pubblicazione di uno “scatto d’autore” non può prefigurare un illecito.
Il procedimento, pertanto, veniva archiviato. Nella memoria difensiva era stato precisato che si trattava di una foto della babystar di Hollywood, Emily Osment, protagonista del film “Spy Kìds 2”. La foto, scattata dalla celebre fotografa Peggy Sirota, era già apparsa sulla rivista americana “GQ”. Il direttore del quotidiano italiano aveva utilizzato, quindi, uno “scatto d’autore”.
In conclusione: Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di un’immagine altrui che sia o meno di un minore, è illecita, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 c.c. e agli artt. 96 e 97 legge 633/1941, quando avvenga senza il consenso della persona (o nel caso di minore di chi ne esercita la potestà) ovvero senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere il diritto alla riservatezza (art. 97, 1° comma, l. cit.), ovvero ancora quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onere, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata (art. 97, 2° comma, l. cit.).

 

 

Sonia Rosini - Studio Legale Rosini