Emanuela Rizzo
La fotografia come
Bene culturale
In Italia l’interesse verso la
fotografia intesa come bene culturale, è molto recente. Infatti, solo
nel 1999, con la redazione del “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali”, la fotografia è
stata ritenuta, non solo più mezzo “analogico”, cioè basato su un
apparecchio meccanico capace di riprodurre gli aspetti del reale, o
strumento in grado di documentare visivamente Beni mobili ed immobili,
ma anche Bene culturale essa stessa, soggetto-oggetto sottoposta a
disposizioni di tutela, conservazione e valorizzazione.
Al riguardo, nel 1991, Giancarlo
Susini, docente presso l’Università di Bologna, così scriveva:
“Chi scatta una foto lo può fare
per passione, per souvenir, per affetto, ma produce nel contempo - lo
sappia e lo voglia o no - un bene culturale, cioè un rettangolo
impressionato destinato a documentare uno specchio sociale, un arredo,
un abito, un atteggiamento, un paesaggio”[1].
Nel periodo precedente il “Testo
Unico”, nonostante l’importanza della fotografia fosse stata già
riconosciuta e in ambito statale venisse nel 1892 istituito il Gabinetto
Fotografico Nazionale, non si rinviene nessuna normativa relativa alla
tutela del patrimonio fotografico.
La fotografia, infatti, rappresentò
per molto tempo solo il supporto, sicuramente fondamentale, per la
conoscenza visiva del patrimonio[2]
artistico come testimonia il compito del Gabinetto Fotografico
Nazionale, cioè, quello di “eseguire riproduzioni fotografiche del
materiale artistico immobile e mobile esistente nel Regno e nelle
Colonie”.
In linea con quanto detto, il R.D. n.
3164/1923, relativo al patrimonio archeologico, stabilì che ogni scheda
catalografica prodotta dovesse essere corredata da documentazione
fotografica, in quanto come dirà Roberto Longhi nel 1938 costituiva “il
documento principe dell’identificazione di un’opera”[3].
Successivamente, quello che avrebbe
dovuto essere il primo provvedimento pubblico nei confronti della
fotografia: la nascita dell’Istituto LUCE, non mutò il quadro generale.
Infatti, come commentava, Carlo
Bertelli nel suo saggio per gli “Annali” della Storia d’Italia
pubblicata da Einaudi: “conclusa l’esperienza della fotografia di
sinistra in URSS, l’Italia fu il solo paese dove lo Stato si assumesse
l’organizzazione di un grande inventario fotografico. Il LUCE
rastrellava archivi di cronaca… ma anche di fotografi di opere d’arte[4].
Era la grande occasione per costituire sia un inventario storico che
un inventario attuale dell’Italia. Quell’occasione andò completamente
perduta, come se il fascismo avesse timore di ciò che la fotografia
potesse rivelare”[5].
Nel complesso panorama legislativo,
la fotografia quale bene oggetto di tutela, continua ad essere assente.
La legge n. 633/1941 sulla “Protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”,
più che del documento “fotografia”, invece, indica i diritti spettanti
al fotografo in quanto autore di un prodotto “commerciale”:
“Sono considerate fotografi ai
sensi di questa legge, le immagini di persone o di aspetti,
elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo
fotografico o con procedimento analogo … spetta al fotografo il
diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della
fotografia…”[6]
La legge n.1089/1939, l’ordinamento
principale per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale
italiano, definisce per la prima volta in modo organico le “cose
immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnografico”[7],
tralascia invece di parlare del bene “fotografia”, mentre nel successivo
D.P.R. del 3 dicembre 1975 n. 805, emanato in occasione
dell’organizzazione del Ministero dei Beni culturali e ambientali, in
cui il riferimento al bene “fotografia” si limitava ad un accenno
sull’allora recente Istituto Nazionale per la Grafica che aveva
il compito di “salvaguardia, catalogazione e divulgazione del
materiale grafico e fotografico”[8],
senza nessuna indicazione sulla regolamentazione in materia[9].
Nel 1979, in conseguenza
dell’istituzione dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione (ICCD) avvenuta nel 1975, le Soprintendenze avvertirono
l’esigenza di elaborare delle norme omogenee, per poter affrontare
“correttamente” e uniformemente la fase di catalogazione del patrimonio
fotografico. Da qui scaturirono le prime ipotesi di intervento come
quella proposta a Modena nel convegno[10]
La fotografia come bene culturale, (1979) nel quale si propose la
realizzazione di una scheda di catalogo in cui sarebbero state annotate
le informazioni riguardanti l’oggetto fotografia. Questa scheda, però,
manifestò limitate possibilità di gestione, poiché “a forza di
dettagliare, suddividere troppo l’informazione, queste schede erano
assolutamente illeggibili”[11].
Sempre nel 1979, a Perugia la
Commissione fototeca dell’Istituto per la Storia dell’Umbria dal
Risorgimento alla Liberazione, avviò un’iniziativa che aveva lo scopo di
“1.Censire le raccolte fotografiche riguardanti l’Umbria; 2.Predisporre
la catalogazione e la schedatura di tale materiale; 3.Raccogliere e
schedare il materiale prodotto dalle ricerche in corso; 4.Sensibilizzare
enti ed istituti, e principalmente le biblioteche, perché provvedano
alla schedatura e catalogazione dei fondi fotografici in loro possesso”[12].
Tra il 1978 e il1980, l’Istituto
per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, affida ad un
gruppo di ricerca coordinato da Corrado Fanti, il compito di realizzare
un sistema di schedatura analitico e sintetico, da adoperarsi nelle
nuove Fototeche pubbliche[13].
Ogni scheda doveva fornire “le
informazioni relative a tutte le possibili letture che si intende fare
di un’immagine fotografica”[14].
Contemporaneamente, di fonte alla
crescente mole di immagini raccolte dai vari Istituti, ci si poneva il
problema di come procedere nel campo della conservazione e del restauro
delle medesime.
Basandosi sulle iniziative intraprese
dalle istituzioni europee che operavano in questo settore, il Centre
de Recherche sur la Conservation des Documents Graphiques (CRCDG),
il Service de Reprographie au Centre de Documentation du CNRS, e
l’Atelier de Restauration de Photographies de la Ville de Paris,
la Regione Emilia- Romagna, nel 1986, cercò di teorizzare omogenei
metodi e prassi di conservazione e catalogazione del materiale
fotografico[15].
Al riguardo, già nel 1978, l’Assessorato
alla Cultura della Regione Emilia- Romagna con il coordinamento
scientifico dell’Istituto per i Beni Culturali, aveva organizzato
un corso di aggiornamento per restauratori, all’interno del quale
accanto alle tematiche in materia di restauro e conservazione dei Beni,
vennero discusse anche quelle problematiche concernenti i materiali
fotografici[16].
Nel 1986, in collaborazione con l’
CCROM e con gli Istituti centrali del Ministero per i Beni Culturali,
tale Soprintendenza, realizzò una mostra sul biodeterioramento dei libri
, dei documenti e delle opere grafiche, includendo anche il materiale
fotografico[17].
Malgrado la mancanza di una specifica
legislazione che regolasse e definisse il patrimonio fotografico, gli
Organi competenti del settore, avvertirono autonomamente la necessità di
mettere a punto un modello unificato di schedatura.
Ancora una volta, la Regione
Emilia-Romagna, si dimostrò essere l’Ente più sensibile e impegnato
verso il materiale fotografico[18].
La Soprintendenza per i Beni Librari e Documentari della Regione,
infatti, portò a termine tra 1987 e 1989, la redazione del
Manuale di Catalogazione[19].
Esso, preceduto da una lunga e complessa elaborazione, fu realizzato da
un gruppo di lavoro coordinato da Giuseppina Benassati.
Basandosi sulla precedente
Guida per la catalogazione delle
stampe[20],
voluta da Angela Vinay ed elaborata e pubblicata nel 1986, gli obiettivi
da raggiungere erano: l’automazione catalografica per autori della
fotografia, dotare gli operatori di un metodo comune di catalogazione “mediante
codici standardizzati, di negativi, positivi, diapositive e cartoline
fotografiche, sia d’autore che di documentazione, escludendo le stampe
fotomeccaniche”[21].
Il Manuale, fu suddiviso in
tre parti (Descrizione, Scelta dell’intestazione, Forma
dell’intestazione), ognuna delle quali, era a sua volta ripartita in
aree, regolate da norme puntuali che specificavano la modalità di
compilazione delle stesse[22].
Nella prima parte, Descrizione,
venne adoperato il codice ISBD (International Standard Bibliographic
Description) e in parte, le normative della RICA (Regole Italiane di
Catalogazione per Autori) e della Guida per la catalogazione delle
stampe, mentre per la seconda e terza parte, Scelta
dell’intestazione e Forma dell’intestazione, furono redatte
seguendo senza molte alterazioni, le regole della RICA[23].
Queste tre sezioni, erano seguite da
sette Appendici, riportanti: l’organizzazione del Manuale,
l’elenco delle abbreviazioni, il glossario dei termini usati, nonché
consigli per la formulazione dei titoli attribuiti, per
l’identificazione e la descrizione dei vari formati, marchi e tecniche.
Concludevano il Manuale, una
sequenza di esempi di schede appositamente catalogate facendo uso del
materiale fotografico custodito nelle collezioni pubbliche della regione[24].
Se per alcuni aspetti, i riferimenti
ai modelli di catalogazione bibliografica, sembravano rispondere
pienamente alle esigenze richieste dall’oggetto “fotografia”, si
dovettero apportare nell’elaborazione del Manuale, delle
modifiche, giustificate dal fatto che quest’ultimo, presentava delle
problematiche intrinseche alla sua natura e perciò non condivisibili con
quelle bibliografiche.
Queste modifiche, riguardavano il
concetto d’autore e di edizione, nozioni che spesso “sembravano
sfuggire ad una precisa definizione concettuale dal momento che queste
diverse funzioni, erano svolte, nella maggior parte dei casi, da un
medesimo individuo che, come imprenditore autonomo e di se stesso, si
proponeva contemporaneamente quale fotografo, stampatore e distributore
commerciale della propria produzione”[25].
Inoltre, vennero presentate delle problematiche culturali connesse alla
fotografia, che per molti anni furono ritenute innovative: “il concetto
di fotografia come bene culturale, il fotografo come autore, la
formulazione del titolo, la pubblicazione”[26].
Questo Manuale, che sino al
1999, anno in cui l’ICCD, ha reso pubblica la prima parte della scheda
F, sarà l’unico punto di riferimento dei catalogatori, ebbe in ambito
nazionale, una discreta diffusione, dovuta, secondo Gianna de Franceschi
Soravito, alle seguenti ragioni: “l’aver proposto per la prima volta
in Italia, una guida organica completa per la catalogazione della
fotografia come materiale documentario, considerando sia l’aspetto
descrittivo che l’intestazione per autore, e corredandola di appendici
volte al processo operativo e di bibliografia indicativa; l’aver basato
la normativa su tracciati noti e diffusi, ma riferenti allo specifico
materiale fotografico; l’aver proposto il manuale a favore delle
biblioteche, archivi, musei, fototeche, quindi non limitato al solo
indirizzo biblioteconomico”[27].
Prima di giungere alla messa a punto
della scheda F, ancora nel 1992, a Prato, si tenne un convegno su
“Fototeche e Archivi Fotografici. Prospettive di sviluppo e indagine
delle raccolte”.
In esso si sottolineò l’importanza
che l’immagine fotografica riveste nella nostra società e si ribadì la
necessità di una normativa di tutela e valorizzazione della stessa.
I due convegni, e ci si riferisce a
quello di Modena del 1979 e a quello di Prato del 1992, costituirono “la
prima grande occasione di confronto tra enti studiosi ed addetti sul
tema della conservazione e valorizzazione della fotografia storica”[28].
Finalmente il “Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali”[29],
emanato col Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, ha inserito anche
la fotografia tra i Beni Culturali.
Esso recita: “quanto alle
fotografie, l’applicazione del regime di tutela richiede il concorso di
due presupposti:
A)
il carattere di rarità;
B)
il pregio artistico o
storico (laddove va evidenziato che la tutela non richiede che la
fotografia abbia valore artistico e storico, essendo sufficiente che il
pregio del
bene riguardi un aspetto oppure l’altro);
Al medesimo regime di tutela delle
fotografia sono sottoposti i relativi negativi e matrici”[30].
L’ICCD in collaborazione con l’ING
(Istituto Nazionale per la Grafica), l’ICCU (Istituto Centrale per il
Catalogo Unico), l’ACS (archivio Centrale dello Stato), le regioni
Friuli Venezia-Giulia e Emilia-Romagna, e il Museo dell’immagine
fotografica e delle arti visuali dell’Università Tor Vergata di Roma, ha
elaborato e reso pubblica nel 1999, la prima parte della scheda F
dedicata alla Fotografia.
Questa, che sostituisce la scheda FT,
elaborata nel 1996, ma mai dichiarata definitiva in sede di
pubblicazione ufficiale, costituisce la normativa formale per la
catalogazione della fotografia[31].
Le motivazioni che hanno spinto i
citati Istituti ed Enti a definire degli standard catalografici per la
fotografia, sono molteplici: l’esigenza di preservare dall’oblio
il nostro patrimonio fotografico; l’accessibilità e l’interscambiabilità
dello stesso; la necessità di catalogarlo secondo norme equanimi[32].
Inoltre una delle novità apportate
dalla scheda di catalogazione, oltre ad identificare la fotografia come
documento “storico” e quindi a farla divenire oggetto essa stessa di una
descrizione catalografica, è la strutturazione dei dati, opportunamente
correlati tra loro grazie all’adozione del formato UNIMARC[33],
che ha permesso di integrare due sistemi catalografici tenuti fino ad
allora rigorosamente separati: il sistema bibliotecario e quello del
settore storico-artistico del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali[34].
Tutto ciò, permetterà la
realizzazione di una banca dati dove le informazioni immagazzinate,
potranno essere a loro volta interrelate e scambiate.
Note
[1]
G. Susini, Il “Bene culturale”: nuova vocazione
interdisciplinare dell’Università, citato in G. de
Franceschi Soravito, “La fotografia. Un materiale documentario
speciale in biblioteca”, in “AFT”, Prato, n.33, Giugno 2001, p.
3.
[2]
S. Papaldo,
Il ruolo della Fototeca Nazionale nella tutela
del patrimonio dei Beni Culturali, in S. Lusini (a cura di),
“Fototeche e archivi fotografici. Prospettive di sviluppo e
indagine delle raccolte”, Prato, Archivio fotografico Toscano,
1996, p. 17.
[3]
Citato in S. Papaldo, Il ruolo della Fototeca … cit.
p. 17.
[4]
L’istituto lUCE, assorbì il Gabinetto Fotografico Nazionale.
[5]
C. Bertelli, La fedeltà incostante in “Storia d’Italia”,
Annali 2, “L’immagine fotografica 1845-1945”, Torino, Einaudi,
1979, citato in
P. Cavanna, La fotografia come fonte documentaria, in
“L’impegno”, anno XI n. 3, Borgosesia, Istituto per la storia
della Resistenza in provincia di Vercelli, 1991, p. 27.
[6]
Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 87 art. 88
[7]
Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 1
[8]
D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805
[9]
Cfr. M. Cordaro, Patrimonio culturale e fotografia:qualche
problema di definizione e competenza, in S. Lusini (a cura
di), “Fototeche e archivi fotografici. Prospettive di sviluppo e
indagine delle raccolte”, Prato, 1996, Archivio fotografico
Toscano, p. 12.
[10]
Cfr. La fotografia come bene culturale, convegno che si
tenne a Modena nel 1979.
[11]
O. Ferrari, Istituzioni e fotografia, in “Materia e tempo
della fotografia”, Atti del Convegno, Prato, 4 maggio 1985 in, “AFT”,
Prato, anno I, n. 2, pp.
VIII.
[12]
Citato in
P. Cavanna, La fotografia come fonte documentaria… cit.
pp. 27-28.
[14]
C. Fanti, Primi elementi di conoscenza dei fondi pubblici e
privati in Emilia e in Romagna, Bologna, IBC, 1980, citato
in,
in
P. Cavanna, La fotografia come fonte documentaria… cit.
p. 28.
[15]
L. Masetti Bitelli- R. Vlahov, La fotografia- Tecniche di
conservazione e problemi di restauro, Bologna, Edizioni
Analisi, 1987, pp. 13-17.
[17]
Cfr. AA. VV., Il deterioramento dei beni culturali: libri,
documenti, opere grafiche. Scripta volant, (Istituto per i
beni artistici, culturali, naturali- Soprintendenza per i beni
librari e documentari), Bologna, Edizioni Analisi, 1986.
[18]
Accanto all’operato dell’Emilia-Romagna, bisogna sottolineare
anche l’impegno costante del centro di catalogazione regionale
del Friuli- Venezia Giulia, che negli stessi anni cercò di
mettere a punto una metodologia catalografica, stabilendo una
relazione reciproca con l’ICCD.
[19]
Cfr. G. Benassati (a cura di), La Fotografia. Manuale di
Catalogazione, Bologna, Graphis edizioni, 1990.
[20]
Cfr. Guida alla catalogazione per autori delle stampe,
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche
statali e per le Informazioni Bibliografiche; Istituto Centrale
per il Catalogo e la Documentazione; Istituto Nazionale per la
Grafica; Roma, ICCU, 1986.
[21]
G. Benassati (a cura di), La Fotografia. Manuale di
Catalogazione… cit. p. 13.
[22]
M. Miraglia, in G. Benassati (a cura di), “La Fotografia…cit. p.
11.
[23]
G. Benassati (a cura di), La Fotografia. Manuale di
Catalogazione… cit. pp. 13-16.
[25]
M. Miraglia, in G. Benassati (a cura di), “La Fotografia… cit.
pp. 11-12.
[26]
G. de Franceschi Soravito, La fotografia… cit. p. 8.
[28]
S. Lusini, Prospettive per il patrimonio fotografico, in
O. Goti - S. Lusini (a cura di), atti del convegno “Strategie
per la fotografia. Incontro degli archivi fotografici”, (Prato,
30 novembre 2000), Prato, 2001, p. 6.
[29]
Insieme al “Testo Unico”, è doveroso ricordare anche altri atti
normativi emanati tra il 1998 e il 2000 che si sono occupati di
“risolvere” le problematiche concernenti i Beni fotografici: il
Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998; il Decreto
Legislativo 368 del 20 ottobre 1998, che ha istituito il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; i Decreti 300 e
303 del 30 luglio 1999 che hanno stabilito le funzioni del nuovo
Ministero e nello specifico anche una nuova regolamentazione
riguardante il diritto d’autore e la tutela; la legge 237 del 12
luglio 1999, che ha istituito il “Centro per la documentazione e
la valorizzazione delle arti contemporanee” e il “Museo della
Fotografia”; il Regolamento del 26 novembre 1999; il Decreto
Ministeriale n.294 del 3 agosto 2000, che determinava le
competenze degli esecutori dei lavori di restauro.
Cfr. M. F. Bonetti, La tutela dei beni fotografici
nell’ambito della nova disciplina dei beni culturali, in O.
Goti - S. Lusini (a cura di), atti del convegno “Strategie per
la fotografia… cit. pp. 19-21.
[30]
D.lg. 490/1999, art. 2, comma 2, lett.
E
[31]
M. L. Polichetti, in, M.F. Bonetti (a cura di),
Strutturazione dei dati delle schede di catalogo- Beni artistici
e storici, Scheda F, (prima parte), Roma, ICCD, 1999, pp.
7-8.
[32]
C. Giovannella, Memoria fotografica e memoria catalografica,
in, F. Bonetti (a cura di), “Strutturazione dei dati delle
schede di catalogo…, cit. p. 21.
[33]
“L’UNIMARC è una specifica implementazione della norma ISO 2709
che uno standard internazionale che fornisce la struttura dei
record che contengono dati bibliografici” definizione tratta da
G. Benassati, E. Bernardi, C. Magliano, P. Martini (a cura di),
Codifiche UNIMARC per l’import-export dei dati catalografici
relativi al materiale fotografico, in F. Bonetti (a cura
di), “Strutturazione dei dati delle schede di catalogo…,
cit. p. 164.
[34]
M. Miraglia, in, M.F. Bonetti (a cura di), Strutturazione dei
dati delle schede di catalogo…, cit. pp.13-14.