Inserimento di citazioni o brani musicali quali supporti descrittivi per fotografie

 

 

Sonia Rosini


 

 

 

Si può inserire una citazione (narrativa, poesia o un brano musicale) come descrizione ad una fotografia senza incorrere in una violazione del diritto d’autore?

 

 

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Il diritto esclusivo di pubblicare ed utilizzare economicamente l’opera d’arte, in ogni sua forma e modo, appartiene all’autore come stabilito dall’art. 12 della L. 633/41 e dall’art. 2577 c.c.
Tuttavia, è da considerarsi libero l’utilizzo di brani o parti della medesima opera, escludendone l’uso per intero, purché avvenga per finalità informativa, divulgativa, di critica e di discussione di avvenimenti e in conseguenza di ciò non necessità di autorizzazione dell’autore dell’opera parzialmente riprodotta.
In tema di diritto d'autore, la libera utilizzazione mediante citazione, riassunto o riproduzione di brani o parti di un opera protetta, trova fondamento nell’art. 70 della L. 633/41 e nell’art. 10 della Convenzione di Berna (per la protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata con l. 20 giugno 1978 n. 399).
L'art. 70 ammette “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica odi discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.
La Convenzione di Berna, contiene un insieme di norme dirette a tutelare nel modo più efficace possibile i diritti degli autori delle opere letterarie e artistiche, l'art. 10 ammette la liceità di citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
Precisandosi che, restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d'utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell'autore.
Pertanto, le summenzionate legislazioni prevedono limitazioni al diritto di utilizzazione economica riservata all'autore, allorquando da un'opera protetta vengono tratte parti o brani per specifiche finalità o entro precisi limiti che dalle rispettive norme si ricavano.
Le norme citate prevedono fattispecie di libertà di utilizzazione che si pongono come eccezionali, perché situate oltre i limiti dell'esclusiva riservata all'autore ed appaiono di stretta interpretazione.(cfr. Corte cost. sent. n. 108 del 1995).
L'art. 70, della legge sul diritto d’autore, garantisce nei limiti della citazione il diritto all’esercizio della critica, inteso quale libera possibilità di discussione delle idee e dei contenuti formali ed estetici di qualsiasi opera.
In primo luogo, la norma individua, in termini quantitativi seppure non esattamente circoscritti, l’ambito di legittima citazione, affermando la liceità di una riproduzione solo parziale dell’opera con esclusione dunque di qualsiasi riproduzione che interessi l’opera nella sua integrità.
Inoltre la riproduzione delle opere deve soddisfare finalità di critica e di discussione che devono dunque presiedere alla legittima utilizzazione della citazione.
Pertanto, l'uso di brani di opere protette per finalità meramente illustrative di altra opera, e senza scopi didattici, di critica o di discussione, deve ritenersi estraneo all'ambito del citato art. 70 e quindi, illegittimo.
Quanto all'art. 10 della Convenzione di Berna, mentre rinvia, nel comma 2, alle legislazioni nazionali per la disciplina dell'utilizzazione a titolo illustrativo (peraltro a fini di insegnamento), dichiara lecita la citazione dell'opera se contenuta "nella misura giustificata dallo scopo", e richiede quindi che la riproduzione parziale di un'opera per poter esser considerata quale lecita citazione della stessa, si inserisca funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale mezzo di convalida o di critica delle tesi ivi sostenute. (cfr. Cassazione civile , sez. I, 07 marzo 1997, n. 208).
Da non dimenticare che, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opera, deve essere accompagnata dalla menzione del titolo dell’opera e del suo autore, poiché, l’assenza di tali indicazioni, comporta l’obbligo di risarcimento del danno all’autore dell’opera parzialmente riprodotta.

 

 

Sonia Rosini - Studio Legale Rosini