Inserimento di 
		citazioni o brani musicali quali supporti descrittivi per fotografie
		
		 
		
		 
		
Sonia Rosini
		
		
		 
		
		 
		
		 
		
		Si può inserire una citazione 
		(narrativa, poesia o un brano musicale) come descrizione ad una 
		fotografia senza incorrere in una violazione del diritto d’autore?
		
		 
		 
		
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		Il diritto esclusivo di pubblicare ed utilizzare economicamente l’opera 
		d’arte, in ogni sua forma e modo, appartiene all’autore come stabilito 
		dall’art. 12 della L. 633/41 e dall’art. 2577 c.c. 
		Tuttavia, è da considerarsi libero l’utilizzo di brani o parti della 
		medesima opera, escludendone l’uso per intero, purché avvenga per 
		finalità informativa, divulgativa, di critica e di discussione di 
		avvenimenti e in conseguenza di ciò non necessità di autorizzazione 
		dell’autore dell’opera parzialmente riprodotta. 
		In tema di diritto d'autore, la libera utilizzazione mediante citazione, 
		riassunto o riproduzione di brani o parti di un opera protetta, trova 
		fondamento nell’art. 70 della L. 633/41 e nell’art. 10 della Convenzione 
		di Berna (per la protezione delle opere letterarie e artistiche 
		ratificata con l. 20 giugno 1978 n. 399).
		L'art. 70 ammette “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di 
		brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono 
		liberi se effettuati per uso di critica odi discussione, nei limiti 
		giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza 
		all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di 
		insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire 
		per finalità illustrative e per fini non commerciali. 
		Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare 
		la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la 
		determinazione dell'equo compenso.
		Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre 
		accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, 
		dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali 
		indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.
		La Convenzione di Berna, contiene un insieme di norme dirette a tutelare 
		nel modo più efficace possibile i diritti degli autori delle opere 
		letterarie e artistiche, l'art. 10 ammette la liceità di citazioni
		tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, 
		nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella 
		forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano 
		fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo 
		scopo.
		Precisandosi che, restano fermi gli effetti della legislazione dei 
		Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o 
		stipulandi, per quanto concerne la facoltà d'utilizzare lecitamente 
		opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, 
		mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o 
		visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni 
		usi e nella misura giustificata dallo scopo.
		Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti 
		dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell'autore.
		Pertanto, le summenzionate legislazioni prevedono limitazioni al diritto 
		di utilizzazione economica riservata all'autore, allorquando da un'opera 
		protetta vengono tratte parti o brani per specifiche finalità o entro 
		precisi limiti che dalle rispettive norme si ricavano.
		Le norme citate prevedono fattispecie di libertà di utilizzazione che si 
		pongono come eccezionali, perché situate oltre i limiti dell'esclusiva 
		riservata all'autore ed appaiono di stretta interpretazione.(cfr. 
		Corte cost. sent. n. 108 del 1995).
		L'art. 70, della legge sul diritto d’autore, garantisce nei limiti della 
		citazione il diritto all’esercizio della critica, inteso quale libera 
		possibilità di discussione delle idee e dei contenuti formali ed 
		estetici di qualsiasi opera.
		In primo luogo, la norma individua, in termini quantitativi seppure non 
		esattamente circoscritti, l’ambito di legittima citazione, affermando la 
		liceità di una riproduzione solo parziale dell’opera con esclusione 
		dunque di qualsiasi riproduzione che interessi l’opera nella sua 
		integrità.
		Inoltre la riproduzione delle opere deve soddisfare finalità di critica 
		e di discussione che devono dunque presiedere alla legittima 
		utilizzazione della citazione.
		Pertanto, l'uso di brani di opere protette per finalità meramente 
		illustrative di altra opera, e senza scopi didattici, di critica o di 
		discussione, deve ritenersi estraneo all'ambito del citato art. 70 e 
		quindi, illegittimo. 
		Quanto all'art. 10 della Convenzione di Berna, mentre rinvia, nel comma 
		2, alle legislazioni nazionali per la disciplina dell'utilizzazione a 
		titolo illustrativo (peraltro a fini di insegnamento), dichiara lecita 
		la citazione dell'opera se contenuta "nella misura giustificata dallo 
		scopo", e richiede quindi che la riproduzione parziale di un'opera per 
		poter esser considerata quale lecita citazione della stessa, si 
		inserisca funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale mezzo di 
		convalida o di critica delle tesi ivi sostenute. (cfr. Cassazione 
		civile , sez. I, 07 marzo 1997, n. 208).
		Da non dimenticare che, la citazione o la riproduzione di brani o parti 
		di opera, deve essere accompagnata dalla menzione del titolo dell’opera 
		e del suo autore, poiché, l’assenza di tali indicazioni, comporta 
		l’obbligo di risarcimento del danno all’autore dell’opera parzialmente 
		riprodotta.
		
		 
 
		
		
		
		Sonia Rosini - Studio Legale Rosini