Dati da apporre sulle stampe fotografiche affinchè il diritto d'autore diventi esecutivo

 

 

Sonia Rosini


 

 

Quali dati bisogna apporre sulle stampe fotografiche perché il diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) diventi esecutivo?

 

 

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Le opere fotografiche (ovvero quelle immagini fotografiche che hanno valore artistico e carattere creativo), con esclusione delle fotografie semplici, ovvero (quelle che non presentano tali caratteristiche), sono ammesse alla protezione del diritto d’autore per il solo fatto della realizzazione dell’opera stessa, non sono richiesti riconoscimenti da parte delle istituzioni o enti e nemmeno particolari forme di controllo.
Tale tutela conferisce all’autore dell’opera fotografica il diritto di attribuzione della paternità, di opporsi a tagli e ad ogni altro atto che possa recare danno all’opera, con conseguente pregiudizio per l’onore, il decoro e il nome del fotografo.
I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica decorrono per tutta la vita dell’autore e sino al termine del 70° anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa lecitamente disponibile al pubblico.
Per le opere anonime o pseudonime, l’autore può rivendicare in qualsiasi momento il diritto di rivelazione e la durata della protezione termina settant’anni dopo che l’opera è stata resa legalmente accessibile al pubblico.
Per la completa ammissione al godimento dei diritti d’autore, nel retro delle stampe delle fotografie deve essere apposta l’indicazione del nome e cognome dell’autore, o del committente o della ditta da cui il fotografo dipende, la data dell'anno di produzione della fotografia e l’indicazione “La presente opera fotografica è protetta ai sensi della Legge 633/41 e successive modificazioni ed integrazioni”.
L’assenza di tali indicazioni non può far configurare l’ipotesi di riproduzione abusiva e in caso di utilizzazione da parte di soggetti diversi dall’autore, non sono dovuti compensi allo stesso a meno che questi non sia in grado di provare la malafede del riproduttore, dimostrando che quest'ultimo era, comunque, a conoscenza della provenienza dell'opera.
A tal fine l'omessa indicazione della data di produzione della fotografia non può essere surrogata dal deposito e dalla registrazione di uno stampato su cui la fotografia stessa sia stata già riprodotta, atteso che tali elementi possono dare certezza della data della riproduzione, ma non di quella della produzione.

 

 

Sonia Rosini - Studio Legale Rosini